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LEGGE 210/92 E SUCCESSIVE MODIFICHE La legge 210/92, cosė come modificata dalla Legge 238/97 e dalla Legge 229/2005 prevede un indennizzo a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati. PER CHI E' IN VITALa Legge prevede un indennizzo attraverso l’assegnazione di un assegno bimestrale, reversibile per 15 anni, cumulabile con ogni altro tipo di sostentamento, e rivalutato annualmente in base al tasso di inflazione programmato. L'importo dell'assegno è variabile a seconda della gravità del danno e della corrispondente categoria. La persona colpita da doppia patologia (Epatite + AIDS) gode di un indennizzo aggiuntivo in misura non inferiore al 50% del valore riconosciuto dalla Legge 210/92 e successive modifiche.Chi beneficia dell’indennizzo è esente da spese sanitarie e dalla quota fissa per la ricetta medica, limitatamente alle prestazioni sanitarie per la diagnosi e la cura della patologia stessa, codice di esenzione 90. L’indennizzo decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. I soli danneggati da vaccinazioni obbligatorie possono presentare apposita domanda per ottenere un assegno "una tantum" corrispondente al 30% dell'indennizzo per ogni anno, per il periodo intercorrente fra il momento della manifestazione del danno e l'ottenimento dell'indennizzo. Tale possibilità viene invece negata a tutti gli altri contagiati, sia dalla legge che dalla Corte Costituzionale.
PER CHI E' DECEDUTO Qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla legge 210/92 sia derivato o derivi la morte, gli aventi diritto (il coniuge, i figli, i genitori o - se la persona è deceduta in età minore - gli esercenti la patria potestà, fratelli minorenni e maggiorenni) possono fare domanda, a loro scelta, per un assegno una tantum nella misura di 150 milioni, oppure per un assegno mensile per la durata di 15 anni. Se la persona danneggiata dopo aver presentato domanda muore prima di percepire l'indennizzo (o mentre già lo percepisce), agli eredi compete la quota ereditaria, testamentaria o legittima, delle rate di indennizzo maturate dalla data di presentazione della domanda sino al giorno della morte (compreso) del danneggiato. LE MODALITA' DI RICHIESTA PER L'INDENNIZZOLa domanda di indennizzo è da presentarsi al Ministero della Sanità attraverso la propria Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) di appartenenza, deve essere redatta su carta semplice, firmata dell’interessato o da chi esercita la tutela ed infine datata.
Se il contagiato è deceduto sono necessari anche: Stato di famiglia Certificato di morte Cartella clinica relativa al decesso, oppure scheda di morte ISTAT in originale o in copia conforme In caso di infezione da hiv o epatite a seguito di somministrazione di sangue e suoi derivati si dovranno seguire i seguenti accorgimenti: a. I politrasfusi (ad esempio talassemici ed emofilici) dovranno inoltrare la scheda informativa, (Gazz. Uff. - Serie generale - n. 145 del 22.6.92) debitamente compilata, firmata e timbrata da un medico della struttura sanitaria pubblica presso la quale l'interessato è in cura. Nella parte relativa ai prodotti somministrati deve essere riportato, se possibile, il tipo di ogni singolo prodotto (sangue od emocomponente od emoderivato), la data di inizio e la frequenza delle somministrazioni, la struttura e/o le strutture presso le quali sono avvenute le somministrazioni. Nella parte riguardante la diagnosi di malattia dovrà essere precisata la data (rilevante ai fini della verifica della tempestività della domanda) del primo accertamento di positività per HIV o epatite. I trasfusi occasionali dovranno allegare la cartella clinica relativa alle trasfusioni documentate con le diciture "emotrasfusioni, plasma, globuli rossi, ecc" nella diaria clinica o nella scheda anestesiologica, o ancora più efficacemente con i bollini adesivi delle sacche utilizzate. Per i soli danni da vaccino sono necessari anche: Copia conforme del certificato vaccinale della USL o di quello del Comune; Nel caso di vaccinazione resa obbligatoria, copia conforme dell'ordinanza che ne ha previsto l’obbligatorietà; Nel caso di vaccinazione non obbligatoria ma risultata necessaria, idonea documentazione che dimostri la necessità della stessa; Nel caso di vaccinazione eseguita per motivi professionali, sarà opportuno, corredare l’istanza con una dichiarazione del datore di lavoro che ne evidenzi le ragioni; Copia conforme della cartella clinica del ricovero determinante la patologia contratta. Per gli operatori sanitari contagiati da HIV durante il lavoro vanno aggiunti: Originale o copia conforme della denuncia di infortunio subito sul lavoro riportante l'avvenuto contatto con sangue proveniente da soggetto HIV positivo. Dichiarazione della Direzione sanitaria della struttura dove si è verificato l'evento attestante che l'interessato era in servizio durante lo svolgersi dei fatti. Per contagio dal coniuge o dalla madre durante la gravidanza vanno aggiunti i seguenti documenti: Il coniuge dovrà allegare lo stato di famiglia e la diagnosi del primo accertamento di positività per HIV o di epatite del contagiato e del contagiante. Per il contagio durante la gestazione, al certificato dello stato di famiglia vanno aggiunte la cartella clinica del parto e la documentazione attestante la prima positività virale materna e del bambino. RICORSO AVVERSO AL GIUDIZIO ESPRESSO La Commissione Medica Ospedaliera (C.M.O.) redige un verbale sugli accertamenti eseguiti e formula un giudizio diagnostico per le infermità e le lesioni riscontrate, nonchè sul nesso di causalità tra la trasfusione e/o la somministrazione di emoderivati oppure la vaccinazione, assegnando una percentuale di gravità a seconda della patologia. Nei precedenti paragrafi abbiamo parlato dell’indennizzo previsto dalla Legge 210/92 e successive modifiche, che non va confuso con il risarcimento del danno. L'indennizzo (che non ha natura risarcitoria, ma carattere assistenziale) intende realizzare una forma di solidarietà sociale e pertanto non preclude al beneficiario il diritto di promuovere nei confronti della pubblica amministrazione un'azione risarcitoria volta ad ottenere l'integrale risarcimento dei danni sofferti in conseguenza del contagio. Il risarcimento del danno presuppone l'accertamento della responsabilità civile di chi ha causato il contagio. Le recenti sentenze che hanno condannato lo stato a risarcire i contagiati consentono a tutti coloro che hanno ricevuto trasfusioni infette dagli anni ’70 a tutt'oggi di verificare con maggiori possibilità di successo la possibilità di affrontare un contenzioso nei confronti del Ministero della Sanità, responsabile di gravi omissioni e controlli. La sentenza 21060 del 27.11.98, emessa dal Tribunale Civile di Roma Sez. I, ha riconosciuto la responsabilità del Ministero della Sanità per i danni fisici e morali riportati dalle persone contagiate a seguito delle somministrazioni di sangue e/o emoderivati. La sentenza condanna il Ministero della Sanità per avere, sino al 1991, negligentemente ritardato il ritiro dei farmaci non trattati al calore virucidico. Secondo tale sentenza, pur essendo noto che negli anni ‘70/’80 si erano sviluppate l’infezione da Epatite e poi quella da AIDS - e che queste erano evitabili col trattamento a caldo antivirucidico - il Ministero attese sino al 1988 per disporre l’obbligo del ritiro dei farmaci non trattati al calore e solo nel 1993 di quelli non trattati contro l’Epatite C. E' stata dunque riconosciuta pienamente la responsabilità del Ministero della Sanità per i danni da contagio: per la quantificazione di tali danni per le singole persone si dovrà procedere con cause individuali. A causa della lungaggine di questo processo (la sentenza è stata anche impugnata davanti alla Corte d'Appello), la Corte Europea per i Diritti dell’Uomo ha condannato lo stato italiano a pagare da 20 a 60 milioni di lire ad ogni infettato che aveva intentato la causa, come risarcimento per il danno subito a causa della lungaggine del procedimento (30/11/2000). Nel mese di giugno 2001 il Tribunale di Roma è tornato ad esprimersi a favore di altri 351 infettati che avevano intentato una causa contro il Ministero della Sanità al fine di vedersi riconosciuto il risarcimento per il danno subito. La sentenza dà ampiamente ragione ai contagiati, andando anche oltre quanto deciso nelle precedenti sentenze aventi ad oggetto la medesima materia: la responsabilità del Ministero viene riconosciuta anche per i contagi avvenuti prima degli anni in cui sono stati approntati i test per i singoli virus. Chi fosse intenzionato ad avviare una causa per il risarcimento dei danni subiti, oltre ed in aggiunta all'indennizzo, può rivolgersi a scrivi@nati-onlus.org |
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